FAQ

Quanto dura un colloquio psicologico?

Un colloquio ha la durata di 50 minuti.

Il primo colloquio è gratuito?

È previsto il pagamento del primo colloquio, come per ogni prestazione specialistica.

Quanto tempo durerà il percorso?

Non è possibile prevedere a priori la durata di un percorso psicologico, in quanto ogni persona ha i suoi tempi e ci sono diversi fattori che influiscono.

Con quale frequenza ci vedremo?

I colloqui si svolgono tendenzialmente a cadenza settimanale. La frequenza degli incontri può essere concordata e ridefinita durante il percorso in base alle necessità della persona.

Ho timore di non trovarmi bene strada facendo… sarò libero di terminare il percorso?

La libertà di terminare il percorso è sempre garantita. Per questo se una persona esprime la volontà di interrompere la presa in carico, chiedo di incontrarci per condividere i timori e motivazioni che lo portano a tale decisione. Questo consente di dare una cornice al lavoro fatto insieme e al possibile invio ad altri professionisti.

Sono preoccupato per mio figlio, ma non ne vuole sapere di psicologi. Che fare?

Nella mia professione accolgo anche genitori, accompagnandoli in un percorso di supporto alla genitorialità e maggiore comprensione del malessere del figlio. Chissà… magari una volta che suo figlio “si sente pensato”, può suscitare anche in lui curiosità ad intraprendere un percorso.

Le prestazioni psicologiche sono detraibili?

Le fatture per prestazioni di psicologia clinica sono detraibili come spese sanitarie. Ai sensi dell’art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019, ai fini Irpef la detrazione del 19% spetta a condizione che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241/1997 (carte di credito, bancomat, assegno).

Che garanzie ho rispetto alla mia privacy?

Come previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: “Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.” (Art. 11).